Cosa prevede la normativa?
Il Decreto Ministero Sanità del 06 Settembre 1994 prevvede come prima fase le normative e metologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie (impianti industriali attivi o dismessi, edifici pubblici e privati, scuole di ogni ordine e grado, ospedali e case di cura, uffici della pubblica amministrazione, impianti sportivi, grande distribuzione commerciale, istituti penitenziari, cinema, teatri, sale convegni, biblioteche, luoghi di culto, edifici residenziali, edifici agricoli e loro pertinenze, edifici industriali e loro perinenze).
Come prima fase la classificazione dei materiali contenenti amianto e suddividerli in friabili e compatti.
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Friabili:
Materiali che possono essere facilmente sbricciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale.
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Compatti:
Materiali duri che possone essere sbricciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di mezzi meccanici (dischi abrasivi,frese,trapani,ecc.).
Tale decreto prevvede come prima parte molto importante un programma di controllo dei materiali di amianto in sede.
Procedure per le attività di custodia e di manutenzione
Il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge dovrà:
- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamentodi tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di Amianto;
- tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti Amianto.Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi( ad es. caldaie,tubazioni,saracinesche per vapore,ecc.)dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare chel'Amianto venga inavvertitamente disturbato;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attivitadi pulizia,gli interventi manutantivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di Amianto. A tali fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attivita di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificiosulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
- nell caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.
Il 15 aprile 2003 è entrata in vigore la DIRETTIVA EUROPEA 2003/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 marzo 2003.
Tra queste norme, una molto importante rigurda l'accertamento dell'amianto prima di lavori di demolizione o di manutenzione di edifici.
La Direttiva 2003/18/CE dovrà essere recepita dallo stato Italiano entro il 15 Aprile 2006.
RIASSUNTO DELLE VARIE NORMATIVE
Come prima fase i possessori di stabili anno l'obbligo di verificare se vi è la presenza di materiali contenenti Amianto, facendo eseguire i controlli da personale specializzato.
Rilevata la presenza di amianto chi esegue i controlli redigera un programma di controllo dei materiali di amianto in sede - procedure per le attività di custodia e manutenzione( cosidetti piani di mautenzione).
Informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto, rischi potenziali, comportamenti da adottare (Nelle aziende con personale segnalazione al responsabile DL 626).
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